SAPRE

Sindacato Autonomo Periti Rami Elementari

 

Carissimi Colleghi,
alle ore 19 di oggi 23 aprile 2001 e dopo meno di 8 ore dalla creazione del sito, hanno visitato il costituendo S.A.P.R.E. 31 colleghi e/o persone addetti ai lavori.

Mentre alcuni colleghi si sono messi in contatto con chi scrive, alcuni addetti ai lavori mi hanno chiesto di meglio indicare i diritti dei Periti e ogni argomentazione che meglio può tutelare la nostra professione che resta al servizio sia delle Compagnie di Assicurazione che degli Assicurati.

Mentre per i diritti degli assicurati, troppo spesso sono stati calpestati, rimando l’attenzione degli interessati al sito  ASSINCONTRO che può essere raggiunto direttamente anche dal sito SAPRE, resta interessante chiarire i DIRITTI dei Periti.

In un lontano INCONTRO CON I PERITI LIBERI PROFESSIONISTI tenutosi a Napoli nel giugno del 1988 e  patrocinato dall’ANIA,  venne posta  al  Relatore Rag. Lorenzo CALIARO  la seguente domanda: “…il valore dei beni sottratti indicato sulla denuncia alle Autorità, che valore ha ?…”  . La risposta è stata: “ Permettetemi di rispondere che, se la Compagnia potesse fare completo affidamento a queste dichiarazioni, forse non si insisterebbe con i Periti perché venga fatto un accurato accertamento del danno, né forse si ricorrerebbe alle perizie”.

La polizza Italiana Furti, all’art.lo 10 – Nomina dei Periti Liquidatori ed all’art.lo 20, mandato dei Periti liquidatori stabiliscono il nostro mandato; ma questi due articoli hanno generato e genera tuttora materia controversa. L’avv. Aldo DURANTE, nel suo trattato L’ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO edito da Giuffre a pag. 124 cosi si esprime.

Si tratta di materia tuttora controversa, che pertanto occorre impostare con la maggior chiarezza ed obiettività possibili.

L'intitolazione degli articoli sopra riportati parla di periti, ma è noto che il nomen jurìs non determina necessa­riamente la qualificazione dell'oggetto.

Nella specie, alla denominazione «periti» è aggiunto l'attributo «liquidatori», il che è causa di una prima per­plessità.

Perito è infatti chi sia incaricato di un accertamento tecnico e non anche di indagare circa la applicabilità e la interpretazione del contratto, mentre dal testo della clausola  si evince che i «periti debbono «indagare sulle circo­stanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro» e «verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non erano state comunicate »"

Queste indagini possono portare alla risoluzione che —ad esempio — il rischio si sia aggravato e –che le modalità del sinistro pongano in risalto la colpa grave dell’assicurato nell'una e nell'altra ipotesi portando all'inindennizzabilità,-.totale od  almeno parziale.

 

Questo non è affatto compito dei periti, ma di arbitri irrituali, chiamati ad acclarare le cause del  sinistro o  quanto meno a determinare un negozio di accertamento .

 

Si ha quindi contrasto tra la denominazione e l'oggetto del mandato, contrasto più e più volte avvertito dalla giuri­sprudenza  e dalla dottrina .

 

Sembra perciò che le parti pur denominando periti  gli incaricati del negozio, abbiano inteso predisporre il compito ad arbitri irrituali, che non debbono però decidere circa l'accoglimento del sinistro ma fornire alle parti stesse le basi perché possano fondatamente prendere le decisioni opportu­ne, su conclusioni tecniche preventivamente accettate, con­clusioni impugnabili solo in caso di dolo o per errore di cal­colo, ma non anche per errore di giudizio.

 

Appare quindi necessario verificare come viene considerato il Perito  nella varie sentenze.

COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato irrituale

Codice procedura civile art.  806

Cassazione civile sez. Ili, 21 maggio 1999, n. 4954

Si ha  arbitrato irrituale o libero quando la volontà delle parti e' diretta  a  conferire all'arbitro  (o  agli  arbitri) il  compito  di definire  in via  negoziale  le  contestazioni insorte  o che possono insorgere  tra  le parti  in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante  una  composizione amichevole,  conciliante o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volontà  delle parti e da valere come contratti conclusi dalle stesse, poiché queste  si  impegnano a  considerare  la decisione degli arbitri come espressione  della loro volontà Si ha, invece, perizia contrattuale quando le  parti  devolvono  al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare  competenza  tecnica,  non  già la  risoluzione  di  una controversia   giuridica, ma   la  formulazione  di un  apprezzamento tecnico  che  preventivamente si  impegnano ad accettare come diretta espressione  della  loro determinazione  volitiva. La distinzione tra arbitrato  irrituale  e perizia  contrattuale  (come quella tra detti istituti  e  l'arbitrato   rituale)   va  ricercata con  riguardo al contenuto obiettivo  del compromesso ed alla volontà delle parti. La relativa indagine, pertanto, trattandosi di quaestio facti e quaestio voluntatis,  rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il  cui apprezzamento  e'  insindacabile  in Cassazione,  se motivato congruamente e immune da errori di diritto.

Crivellare e. Soc. Assitalia assicur.

Giust. civ. Mass. 1999,11

 

COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato " irrituale

Codice civile (1942) ark. 1908

Cassazione civile sez. Ili, 23 otbobre 1998, n. 10554

 

La perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel genus del mandato. La prima tuttavia differisce dal secondo in quanto con   la perizia  contrattuale  le  parti demandano  ad  un  terzo di compiere  un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta   espressione   della  loro volontà  contrattuale;  con l'arbitrato irrituale le parti demandano ad un terzo di elaborare una soluzione  transattiva di una controversia, soluzione che le parti si impegnano ad accettare.

 

Fall. Lo Schiavo e. Soc. Assitalia assicur.

Glust. civ. Mass. 1998,2166

 

COMPROMESSO E ARBITRATO - Perizia contrattuale

Codice civile (1942) art. 1349 Codice civile (1942) art. 1362 Codice procedura civile art.  806
Cassazione civile sez. Ili, 18 febbraio 1998, n. 1721

Ricorre  l'ipotesi  della perizia  contrattuale quando le parti di un rapporto  giuridico  conferiscono a una o più persone, scelte per la loro particolare   competenza   tecnica,  l'incarico di  compiere  un accertamento  tecnico, che  preventivamente si impegnano ad accettare come  diretta  espressione della loro volontà, ma non attribuisce ai periti il potere di decisione di controversie giuridiche, come quelle circa l'applicabilità'  e  l'interpretazione  del contratto,  nonché sulla  sua validità ed efficacia, che possono invece formare oggetto di arbitrato rituale o libero.

Angiulli e. Soc. Sai assicur.

Giust. civ. Mass. 1998, 367

 

COMPROMESSO E ARBITRATO - Perizia contrattuale

Codice procedura civile art.  828

Corte appello Bari, 19 aprile 1996

 

Allorché  una perizia  contrattuale sia stata erroneamente omologata dal   pretore   come lodo   rituale   deve   considerarsi ammissibile l'impugnazione per  nullità ' ex art. 828 c.p.c. e deve dichiararsi la nullità del "lodo omologato" in quanto tale.

 

Soc. Zurigo assicur. e. Veneziani

 

 

 

REVOCA DEL MANDATO PERITALE

 

Codice civile (1942) art. 1726

Cassazione civile sez. Ili, 13 aprile 1999, n. 3609

II mandato  conferito  agli  arbitri liberi  o  ai periti, in caso di perizia  contrattuale,  ha   natura  di  mandato collettivo,  con  la conseguenza che la revoca può intervenire solo di comune accordo tra tutti i mandanti salvo che ricorra una giusta causa.

Soc. Assicur.  Generali e. Fall. soc. Fornaci Tarsia

Giust. civ. 2000,1, 475

 

 

 

La figura quindi di noi Periti, il nostro compito, viene chiaramente indicata nelle decisioni che riportiamo.

 

COMPROMESSO E ARBITRATO Perizia contrattuale

Cassazione civile sez. I, 28 agosto 1995, n. 9032

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo    l'incarico    di   esprimere un   apprezzamento   tecnico sull'entità'  delle conseguenze di un evento al quale e' collegata la prestazione dell'indennizzo,  ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente   o   implicitamente, la   soluzione  delle  questioni attinenti alla validità' ed operatività' della garanzia assicurativa, il   relativo   patto esula  dall'ambito  dell'arbitrato,  rituale od irrituale,   e   configura   un'ipotesi    di   cosiddetta   "perizia contrattuale", che  non  interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.

Soc. Vip Diffusion e. Soc. Uap it.

Riv. arbitrato 1996, 303

COMPROMESSO E ARBITRATO -  Perizia contrattuale

Cassazione civile sez. I, 28 agosto 1995, n.

Codice civile (1942) art. 1362
Codice civile (1942) art. 2679
Codice civile (1942) art. 2702
Codice civile (1942) art. 2941
Codice civile (1942) art. 2942
Codice civile (1942) art. 2952
Codice procedura civile art.  810
Codice procedura civile art.  813
Codice procedura civile art.  816
Codice procedura civile art.  819

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un  terzo  l'incarico di  esprimere  un  apprezzamento tecnico  sulla entità  delle  conseguenze di  un  evento  al quale  e' collegata la prestazione   dell'indennizzo,    impegnandosi  a   considerare  tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto  terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni  attinenti  alla validità ed  operatività della garanzia assicurativa,  il relativo  patto  esula  dall'ambito dell'arbitrato, rituale od  irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale",  che  non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.

Soc. Vip diffusion e. Soc. Vap it.
Giust. civ. Mass. 1995,1542

 

Appare quindi evidentissimo che il nostro compito interessa una perizia contrattuale, ed appare ancora più evidente che i Periti hanno una regola fondamentale per la  compilazione della parcella professionale che dovrà avvenire in conformità del disposto dell’art.lo 814 codice di procedura civile

In tal senso:

Codice procedura civile art.  814

L'art. 814  c.p.c. prevede  una speciale  procedura  di  liquidazione delle  spese  e  dell'onorario  arbitrale applicabile  esclusivamente all'arbitrato rituale  e  non  estensibile alle  diverse  fattispecie dell'arbitrato  irrituale e  della  perizia contrattuale, che restane regolate,  anche in ordine alla competenza, dalle norme ordinarie de] codice di  rito,  pur  se l'arbitro o il perito siano stati designati dal presidente del tribunale.

Cassazione civile sez. I, 20 novembre 1993, n. 11489

Soc. Assitalia e. Romano

Riv. arbitrato 1994, 277

 

 

Ricapitolando:

l’arbitrato (irrrituale o rituale) deve essere tenuto distinto dall’ arbitraggio che non è rivolto a comporre una lite ma consiste nella determinazione  da parte di un terzo di uno degli elementi necessari del negozio (c.c. 1349). Il terzo arbitratore integra il negozio incompleto con un atto di scienza o di intelletto, procedendo con equo apprezzamento o, se autorizzato, secondo il mero arbitrio.

Figura affine, ma autonoma, è la perizia contrattuale: esso indica l’attività di carattere essenzialmente tecnico svolto da un terzo incaricato dalle parti, la quali si impegnano ad accettarne il risultato.

Si differenzia d’arbitrato irritale perché qui il perito decide sulla base di norme tecniche e non giuridiche, ed anche dall’arbitraggio perché il perito non procede con equo apprezzamento né secondo il mero arbitrio ma applicando regole tecniche.

 

Tutto ciò per estrema chiarezza sul significato di Perito Liquidatore e quindi sul nostra Sindacato.

 Pietro Gori

– Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Costituzione del Sindacato -

 

 

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