Carissimi Colleghi,
alle ore 19 di oggi 23 aprile 2001 e dopo meno di 8 ore dalla
creazione del sito, hanno visitato il costituendo S.A.P.R.E. 31
colleghi e/o persone addetti ai lavori.
Mentre alcuni colleghi si sono messi in contatto con chi scrive, alcuni
addetti ai lavori mi hanno chiesto di meglio indicare i diritti
dei Periti e ogni argomentazione che meglio può tutelare la
nostra professione che resta al servizio sia delle Compagnie di
Assicurazione che degli Assicurati.
Mentre per i diritti degli assicurati, troppo spesso sono stati
calpestati, rimando l’attenzione degli interessati al sito
ASSINCONTRO che può essere raggiunto direttamente anche
dal sito SAPRE, resta interessante chiarire i DIRITTI dei Periti.
In un lontano INCONTRO CON I PERITI LIBERI PROFESSIONISTI tenutosi a
Napoli nel giugno del 1988 e
patrocinato dall’ANIA,
venne posta al Relatore Rag. Lorenzo CALIARO
la seguente domanda: “…il valore dei beni sottratti
indicato sulla denuncia alle Autorità, che valore ha ?…”
. La risposta è stata: “ Permettetemi di rispondere
che, se la Compagnia potesse fare completo affidamento a queste
dichiarazioni, forse non si insisterebbe con i Periti perché
venga fatto un accurato accertamento del danno, né forse si
ricorrerebbe alle perizie”.
La polizza Italiana Furti, all’art.lo 10 – Nomina dei Periti
Liquidatori ed all’art.lo 20, mandato dei Periti liquidatori
stabiliscono il nostro mandato; ma questi due articoli hanno
generato e genera tuttora materia controversa. L’avv. Aldo
DURANTE, nel suo trattato L’ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO edito
da Giuffre a pag. 124 cosi si esprime.
“ Si tratta di materia tuttora controversa, che pertanto
occorre impostare con la maggior chiarezza ed obiettività
possibili.
L'intitolazione degli articoli sopra riportati parla
di periti, ma è noto che il nomen jurìs non determina necessariamente
la qualificazione dell'oggetto.
Nella specie, alla denominazione «periti» è
aggiunto l'attributo «liquidatori», il che è causa di una prima
perplessità.
Perito è
infatti chi sia incaricato di un accertamento tecnico e non anche
di indagare circa la applicabilità e la interpretazione del
contratto, mentre dal testo della clausola
si evince che i «periti debbono «indagare sulle circostanze
di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro» e «verificare
l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avessero mutato il rischio e non erano state comunicate »"
Queste indagini possono portare alla risoluzione che —ad esempio — il
rischio si sia aggravato e –che le modalità del sinistro
pongano in risalto la colpa grave dell’assicurato nell'una e
nell'altra ipotesi portando all'inindennizzabilità,-.totale od
almeno parziale.
Questo non è affatto compito dei periti, ma di arbitri irrituali,
chiamati ad acclarare le cause del
sinistro o quanto
meno a determinare un negozio di accertamento .
Si ha
quindi contrasto tra la denominazione e l'oggetto del mandato,
contrasto più e più volte avvertito dalla giurisprudenza
e dalla dottrina .
Sembra
perciò che le parti pur denominando periti
gli incaricati del negozio, abbiano inteso predisporre il
compito ad arbitri irrituali, che non debbono però decidere circa
l'accoglimento del sinistro ma fornire alle parti stesse le basi
perché possano fondatamente prendere le decisioni opportune, su
conclusioni tecniche preventivamente accettate, conclusioni
impugnabili solo in caso di dolo o per errore di calcolo, ma non
anche per errore di giudizio.
Appare quindi necessario verificare come viene considerato il Perito
nella varie sentenze.
COMPROMESSO
E ARBITRATO - Arbitrato irrituale
Codice
procedura civile art. 806
Cassazione
civile sez. Ili, 21 maggio 1999, n. 4954
Si
ha arbitrato
irrituale o libero quando la volontà delle parti e' diretta
a conferire
all'arbitro (o
agli arbitri)
il compito
di definire in
via negoziale
le contestazioni
insorte o che possono
insorgere tra
le parti in
ordine a determinati rapporti giuridici, mediante
una composizione
amichevole, conciliante
o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento,
riconducibili alla volontà delle
parti e da valere come contratti conclusi dalle stesse, poiché
queste si
impegnano a considerare
la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà Si ha, invece, perizia contrattuale
quando le parti devolvono al
terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare
competenza tecnica,
non già la
risoluzione di
una controversia
giuridica, ma la
formulazione di
un apprezzamento
tecnico che
preventivamente si impegnano
ad accettare come diretta espressione
della loro
determinazione volitiva.
La distinzione tra arbitrato
irrituale e
perizia contrattuale
(come quella tra detti istituti
e l'arbitrato
rituale) va
ricercata con riguardo
al contenuto obiettivo del
compromesso ed alla volontà delle parti. La relativa indagine,
pertanto, trattandosi di quaestio facti e quaestio voluntatis,
rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il
cui apprezzamento e' insindacabile
in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto.
Crivellare
e. Soc. Assitalia assicur.
Giust.
civ. Mass. 1999,11
COMPROMESSO
E ARBITRATO - Arbitrato " irrituale
Codice civile (1942) ark. 1908
Cassazione
civile sez. Ili, 23 otbobre 1998, n. 10554
La
perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel
genus del mandato. La prima tuttavia differisce dal secondo in
quanto con la
perizia contrattuale
le parti
demandano ad un terzo
di compiere un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare
come diretta espressione
della loro
volontà contrattuale;
con l'arbitrato irrituale le parti demandano ad un terzo di
elaborare una soluzione transattiva
di una controversia, soluzione che le parti si impegnano ad
accettare.
Fall. Lo Schiavo e. Soc. Assitalia assicur.
Glust. civ. Mass. 1998,2166
COMPROMESSO
E ARBITRATO - Perizia contrattuale
Codice
civile (1942) art. 1349 Codice civile (1942) art. 1362 Codice
procedura civile art.
806
Cassazione
civile sez. Ili, 18 febbraio 1998, n. 1721
Ricorre
l'ipotesi della
perizia contrattuale
quando le parti di un rapporto
giuridico conferiscono
a una o più persone, scelte per la loro particolare
competenza tecnica,
l'incarico di compiere un
accertamento tecnico,
che preventivamente
si impegnano ad accettare come
diretta espressione della loro volontà, ma non attribuisce ai periti
il potere di decisione di controversie giuridiche, come quelle
circa l'applicabilità' e
l'interpretazione del contratto, nonché
sulla sua validità
ed efficacia, che possono invece formare oggetto di arbitrato
rituale o libero.
Angiulli
e. Soc. Sai assicur.
Giust.
civ. Mass. 1998, 367
COMPROMESSO
E ARBITRATO - Perizia contrattuale
Codice
procedura civile art. 828
Corte
appello Bari, 19 aprile 1996
Allorché
una perizia contrattuale
sia stata erroneamente omologata dal
pretore come
lodo rituale
deve considerarsi
ammissibile l'impugnazione per nullità ' ex art. 828 c.p.c. e deve dichiararsi la nullità
del "lodo omologato" in quanto tale.
Soc.
Zurigo assicur. e. Veneziani
REVOCA
DEL MANDATO PERITALE
Codice
civile (1942) art. 1726
Cassazione
civile sez. Ili, 13 aprile 1999, n. 3609
II
mandato conferito
agli arbitri
liberi o
ai periti, in caso di perizia
contrattuale, ha natura
di mandato
collettivo, con
la conseguenza che la revoca può intervenire solo di
comune accordo tra tutti i mandanti salvo che ricorra una giusta
causa.
Soc.
Assicur. Generali e.
Fall. soc. Fornaci Tarsia
Giust.
civ. 2000,1, 475
La
figura quindi di noi Periti, il nostro compito, viene chiaramente
indicata nelle decisioni che riportiamo.
COMPROMESSO
E ARBITRATO Perizia contrattuale
Cassazione
civile sez. I, 28 agosto 1995, n. 9032
In
tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad
un terzo l'incarico
di esprimere
un apprezzamento
tecnico sull'entità'
delle conseguenze di un evento al quale e' collegata la
prestazione dell'indennizzo,
ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente
o implicitamente,
la soluzione
delle questioni
attinenti alla validità' ed operatività' della garanzia
assicurativa, il relativo
patto esula dall'ambito
dell'arbitrato, rituale
od irrituale, e configura un'ipotesi
di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce
sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate
questioni.
Soc.
Vip Diffusion e. Soc. Uap it.
Riv.
arbitrato 1996, 303
COMPROMESSO
E ARBITRATO - Perizia
contrattuale
Cassazione
civile sez. I, 28 agosto 1995, n.
Codice
civile (1942) art. 1362
Codice civile (1942) art. 2679
Codice civile (1942) art. 2702
Codice civile (1942) art. 2941
Codice civile (1942) art. 2942
Codice civile (1942) art. 2952
Codice procedura civile art.
810
Codice procedura civile art.
813
Codice procedura civile art.
816
Codice procedura civile art.
819
In
tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad
un terzo l'incarico di esprimere
un apprezzamento
tecnico sulla entità
delle conseguenze di un
evento al
quale e' collegata la
prestazione dell'indennizzo,
impegnandosi a considerare
tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma
escludano dai poteri di detto
terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle
questioni attinenti
alla validità ed operatività della garanzia assicurativa,
il relativo patto
esula dall'ambito
dell'arbitrato, rituale od irrituale,
e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia
contrattuale", che
non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla
definizione delle indicate questioni.
Soc.
Vip diffusion e. Soc. Vap it.
Giust. civ. Mass. 1995,1542
Appare
quindi evidentissimo che il nostro compito interessa una perizia
contrattuale, ed appare ancora più evidente che i Periti hanno
una regola fondamentale per la
compilazione della parcella professionale che dovrà
avvenire in conformità del disposto dell’art.lo 814 codice di
procedura civile
In
tal senso:
Codice
procedura civile art. 814
L'art.
814 c.p.c. prevede
una speciale procedura di
liquidazione delle spese e
dell'onorario arbitrale applicabile esclusivamente
all'arbitrato rituale e
non estensibile alle diverse
fattispecie dell'arbitrato
irrituale e della
perizia contrattuale, che restane regolate,
anche in ordine alla competenza, dalle norme ordinarie de]
codice di rito, pur
se l'arbitro o il perito siano stati designati dal
presidente del tribunale.
Cassazione
civile sez. I, 20 novembre 1993, n. 11489
Soc.
Assitalia e. Romano
Riv.
arbitrato 1994, 277
Ricapitolando:
l’arbitrato
(irrrituale o rituale) deve essere tenuto distinto dall’ arbitraggio
che non è rivolto a comporre una lite ma consiste nella
determinazione da
parte di un terzo di uno degli elementi necessari
del negozio (c.c. 1349). Il terzo arbitratore integra il negozio
incompleto con un atto di scienza o di intelletto, procedendo con
equo apprezzamento o, se autorizzato, secondo il mero arbitrio.
Figura
affine, ma autonoma, è la perizia contrattuale: esso
indica l’attività di carattere essenzialmente tecnico svolto da
un terzo incaricato dalle parti, la quali si impegnano ad
accettarne il risultato.
Si
differenzia d’arbitrato irritale
perché qui il perito decide sulla base di norme tecniche e non
giuridiche, ed anche dall’arbitraggio perché il perito non
procede con equo apprezzamento né secondo il mero arbitrio ma
applicando regole tecniche.
Tutto
ciò per estrema chiarezza sul significato di Perito Liquidatore e
quindi sul nostra Sindacato.
Pietro
Gori
– Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la Costituzione del Sindacato -
|