BOZZA
dello STATUTO
del
Sindaco Autonomo Periti Rami Elementari (sapre)
Art.
1 – COSTITUZIONE
E' costituito, con sede in
Roma il Sindacato Autonomo Periti Rami Elementari, - S.A.P.R.E. - organismo
sindacale autonomo operanti in Italia.
Art.
2 - SCOPI
Il S.A.P.R.E. esercita in
modo espresso e più ampio funzioni di difesa della categoria nei suoi aspetti
morali e materiali, tutela i legittimi diritti individuali e collettivi dei
Periti Rami Elementari. Ha funzione di studiare le norme che regolano i rapporti
che intercorrono fra Periti e Committenza, senza minimamente
addentrarsi nel trattamento economico già stabilito nelle leggi
professionali.
Esercita funzioni di propaganda col far conoscere a tutti i soci i problemi
della categoria e l'attività svolta dal Sindacato.
Art.
3 - DURATA
Il S.A.P.R.E.
ha durata illimitata.
Art.
4 - AUTONOMIA
Il S.A.P.R.E.
ha carattere apartitico ed apolitico.
Art.
5 - SOCI
Possono aderire al
sindacato S.A.P.R.E. tutti i periti
in attività e non.
Art.
6 - MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione a socio
avviene su presentazione di una dichiarazione scritta, corredata dal parere del
Segretario di Sezione da cui risultati l'accettazione degli scopi e delle norme
statutarie del sindacato S.A.P.R.E.
Art.
7 - DOVERI
Il socio che viene meno ai
doveri derivanti dagli scopi e dalle norme che regolano il S.A.P.R.E. e dagli
accordi sindacali stipulati, viene allontanato dal Sindacato con decisione del
Consiglio Nazionale, previo parere conforme del Collegio dei Probiviri.
L'interessato ha diritto di ricorrere con atto scritto al Collegio dei Probiviri
indicando le motivazioni del proprio ricorso. La decisione del Collegio dei
Probiviri è inappellabile.
Art.
8 - QUOTE SOCIALI
Il contributo sociale è
annuale e la sua misura è fissata di volta in volta dal Consiglio Nazionale.
Art.
9 - CONGRESSO NAZIONALE
Le direttive di azione del
S.A.P.R.E. sono determinate dal Congresso Nazionale che si riunisce ogni quattro
anni ed ogni volta che lo richiedano i due terzi del Consiglio Nazionale o il
cinquanta per cento (50%) più uno degli iscritti.
Le decisioni del Congresso Nazionale sono impegnative per tutti gli aderenti al
S.A.P.R.E
Art.
10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL
CONGRESSO NAZIONALE
La data di convocazione
del Congresso Nazionale deve essere notificata almeno due mesi prima a mezzo
lettera raccomandata o fax ai Segretari di Sezione e/o tramite affissione presso
la Sede Nazionale e/o tramite avviso in lettera semplice agli iscritti.
Art.
11 - PARTECIPANTI AL CONGRESSO
Partecipano al Congresso
con parità di diritti e doveri tutti i membri del Sindacato in regola con le
quote.
Ogni membro con diritto di partecipazione può rappresentare per delega fino ad
un massimo di cinque (5) soci.
Art.
12 - BILANCIO
Il Congresso Nazionale
esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo del Sindacato, verifica
la consistenza di Cassa e l'esistenza di valori del S.A.P.R.E
Art.
13 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche allo Statuto
e lo scioglimento del Sindacato sono decise dal Congresso Nazionale. Le relative
votazioni non sono valide se non ottengono l'adesione di un numero di voti
equivalenti ad almeno i due terzi dei soci regolarmente rappresentati al
congresso.
Art.
14 - IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è
composto dal Segretario Generale e almeno da un rappresentante per ogni Regione,
eletto dagli assemblea Regionale; ogni componente il Consiglio dispone di un
voto ogni dieci (10) iscritti alla sua Regione.
Ogni componente il Consiglio non può rappresentare per delega più di un
componente assente. Il Consiglio Nazionale è l'Organo di Direzione Nazionale
del S.A.P.R.E. ed applica l'azione deliberata dal Congresso Nazionale.
Si riunisce di regola ogni sei (12) mesi, e ogni qualvolta lo richieda la metà
più uno dei suoi componenti e tutte le volte che verrà richiesto dalla
segreteria Nazionale.
Art.
15 - SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria Nazionale
è composta dal Segretario Generale e da altri sei (6) componenti eletti
dal Congresso Nazionale ogni quattro (4) anni. La Segreteria Nazionale designa
al suo interno il Segretario per
gli affari correnti. La Segreteria Nazionale è l'organo elettivo del S.A.P.R.E
ed esplica l'azione deliberata dal Consiglio Nazionale.
Art.
16 - PROBIVIRI E SINDACI
Il Collegio dei probiviri
è composto da tre (3) membri iscritti al Sindacato e la sua figura giuridica è
regolata dalle norme di legge vigenti.
Il Collegio è eletto dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci sarà composto da tre (3) membri effettivi e due (2)
supplenti eletti dal Congresso Nazionale.
Art.
17 - RAPPRESENTANZA LEGALE
Il S.A.P.R.E è
rappresentato a tutti gli effetti dal Segretario Generale il quale ha potere di
firma degli atti del Sindacato.
I segretari regionali, limitatamente a circostanze di emergenza richiedenti una
immediata iniziativa sindacale, rappresentano il Segretario Generale del
Sindacato.
Art.
18 - SEGRETARIO GENERALE
Il Congresso Nazionale
elegge il Segretario Generale del Sindacato che al pari degli altri membri della
Segreteria Nazionale può essere eletto tra persone non esercitanti la
professione di Perito.
Per l'elezione del Segretario Generale è necessaria una maggioranza dei due
terzi nei primi due scrutini, negli eventuali successivi scrutini è necessaria
la maggioranza assoluta (metà più uno) del Congresso Nazionale
Il Segretario Generale del Sindacato provvede all'attività del Sindacato
nell'ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni del
Consiglio Nazionale.
Art.
19 - DEMOCRAZIA INTERNA
Tutte le cariche sociali
sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti.
Tutte le elezioni sindacali devono essere effettuate mediante voto diretto e
segreto.
Art.20
- RAPPRESENTANZA
Tutte le cariche sociali
sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le spese di
rappresentanza per l'attività sindacale sono a carico del Sindacato.
Art.
21 - DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche dei
precedenti articoli hanno durata di quattro anni e i membri sono rieleggibili.
ORGANIZZAZZIONI
PERIFERICHE
Art.
22 - SEZIONI REGIONALI
Il territorio nazionale
viene articolato in Sezioni Regionali. In ogni Regione è presente un
Segretario, eletto con voto diretto e segreto da tutti gli iscritti della
Regione, che provvedono inoltre all'elezione dei componenti della Segreteria
Regionale e del rappresentante del Consiglio Nazionale. Ogni Segreteria
Regionale deve avere una Segreteria
Amministrativa ed un Collegio dei Probiviri. I Segretari Regionali
hanno il compito di diffondere e far rispettare le delibere della
Segreteria Nazionale, e di studiare i problemi locali della categoria. Agiranno
in sintonia con la Segreteria Generale non assumendo iniziative che contrastino
con le norme statuarie.
Le Segreterie Regionali provvedono a raccogliere le nuove iscrizioni e ad
incassare la quota annuale che verrà versata nella Cassa della Segreteria
Nazionale.
Il Segretario Regionale coordina le attività della propria regione, in armonia
con le direttive della Segreteria Nazionale e si mantiene in stretto contatto
con gli organi direttivi del Sindacato, al quale demanderà ogni decisione di
carattere generale.
Art.
23 - SEGRETARIO REGIONALE
E' responsabile della
Segreteria Regionale. Il Segretario Regionale può, nei casi previsti dal
presente Statuto (v. art. venti), rappresentare il Segretario Generale.
Art.
24 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il fondo patrimoniale del
S.A.P.R.E è formato dalla
quota annuale di partecipazione degli aderenti nonché da eventuali contributi
di persone o Enti e viene amministrato dal Consiglio Nazionale nell'interesse
del Sindacato stesso e con il rigoroso rispetto degli scopi statuari.
La quota di partecipazione per l'anno successivo viene fissata all'inizio di
ogni esercizio dal Consiglio Nazionale è dovrà essere versata entro il mese di
Marzo di ogni anno. In caso di scioglimento del S.A.P.R.E tutti i suoi beni attivi e passivi saranno divisi
in parti uguali fra i soci che risultino regolarmente iscritti e in regola con
il pagamento delle quote.
Art.
25 - CONTROVERSIE
Per tutto ciò che non è
contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e per ogni
controversia è competente per quanto lecito il Foro di Roma.
Art.
26 – NORME TRANSITORIE
Il Consiglio Nazionale può
nominare una Alta Personalità del mondo delle Istituzioni, PRESIDENTE ONORARIO
del S.A.P.R.E.