BOZZA   dello  STATUTO

del

 Sindaco Autonomo Periti Rami Elementari (sapre)

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituito, con sede in Roma il Sindacato Autonomo Periti Rami Elementari, - S.A.P.R.E. - organismo  sindacale autonomo operanti in Italia.

Art. 2 - SCOPI

Il S.A.P.R.E. esercita in modo espresso e più ampio funzioni di difesa della categoria nei suoi aspetti morali e materiali, tutela i legittimi diritti individuali e collettivi dei Periti Rami Elementari. Ha funzione di studiare le norme che regolano i rapporti che intercorrono fra Periti e Committenza, senza minimamente  addentrarsi nel trattamento economico già stabilito nelle leggi professionali.
Esercita funzioni di propaganda col far conoscere a tutti i soci i problemi della categoria e l'attività svolta dal Sindacato.

Art. 3 - DURATA

Il S.A.P.R.E.  ha durata illimitata.

Art. 4 - AUTONOMIA

Il S.A.P.R.E.  ha carattere apartitico ed apolitico.

 

Art. 5 - SOCI

Possono aderire al sindacato S.A.P.R.E.  tutti i periti in attività e non.

 

Art. 6 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione a socio avviene su presentazione di una dichiarazione scritta, corredata dal parere del Segretario di Sezione da cui risultati l'accettazione degli scopi e delle norme statutarie del sindacato S.A.P.R.E.

 

Art. 7 -  DOVERI

Il socio che viene meno ai doveri derivanti dagli scopi e dalle norme che regolano il S.A.P.R.E. e dagli accordi sindacali stipulati, viene allontanato dal Sindacato con decisione del Consiglio Nazionale, previo parere conforme del Collegio dei Probiviri. L'interessato ha diritto di ricorrere con atto scritto al Collegio dei Probiviri indicando le motivazioni del proprio ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

 

Art. 8 - QUOTE SOCIALI

Il contributo sociale è annuale e la sua misura è fissata di volta in volta dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 9 - CONGRESSO NAZIONALE

Le direttive di azione del S.A.P.R.E. sono determinate dal Congresso Nazionale che si riunisce ogni quattro anni ed ogni volta che lo richiedano i due terzi del Consiglio Nazionale o il cinquanta per cento (50%) più uno degli iscritti.
Le decisioni del Congresso Nazionale sono impegnative per tutti gli aderenti al S.A.P.R.E

 

 

Art. 10 -  MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

La data di convocazione del Congresso Nazionale deve essere notificata almeno due mesi prima a mezzo lettera raccomandata o fax ai Segretari di Sezione e/o tramite affissione presso la Sede Nazionale e/o tramite avviso in lettera semplice agli iscritti.

 

Art. 11 - PARTECIPANTI AL CONGRESSO

Partecipano al Congresso con parità di diritti e doveri tutti i membri del Sindacato in regola con le quote.
Ogni membro con diritto di partecipazione può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque (5) soci.

 

Art. 12 -  BILANCIO

Il Congresso Nazionale esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo del Sindacato, verifica la consistenza di Cassa e l'esistenza di valori del  S.A.P.R.E

 

Art. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Sindacato sono decise dal Congresso Nazionale. Le relative votazioni non sono valide se non ottengono l'adesione di un numero di voti equivalenti ad almeno i due terzi dei soci regolarmente rappresentati al congresso.

 

Art. 14 -  IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Generale e almeno da un rappresentante per ogni Regione, eletto dagli assemblea Regionale; ogni componente il Consiglio dispone di un voto ogni dieci (10) iscritti alla sua Regione.
Ogni componente il Consiglio non può rappresentare per delega più di un componente assente. Il Consiglio Nazionale è l'Organo di Direzione Nazionale del S.A.P.R.E. ed applica l'azione deliberata dal Congresso Nazionale.
Si riunisce di regola ogni sei (12) mesi, e ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti e tutte le volte che verrà richiesto dalla segreteria Nazionale.

 

Art. 15 -  SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale  è composta dal Segretario Generale e da altri sei (6) componenti eletti dal Congresso Nazionale ogni quattro (4) anni. La Segreteria Nazionale designa al suo interno il Segretario  per gli affari correnti. La Segreteria Nazionale è l'organo elettivo del S.A.P.R.E  ed esplica l'azione deliberata dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 16 - PROBIVIRI E SINDACI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre (3) membri iscritti al Sindacato e la sua figura giuridica è regolata dalle norme di legge vigenti.
Il Collegio è eletto dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci sarà composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dal Congresso Nazionale.

 

Art. 17 -  RAPPRESENTANZA LEGALE

Il S.A.P.R.E è rappresentato a tutti gli effetti dal Segretario Generale il quale ha potere di firma degli atti del Sindacato.
I segretari regionali, limitatamente a circostanze di emergenza richiedenti una immediata iniziativa sindacale, rappresentano il Segretario Generale del Sindacato.

 

Art. 18 - SEGRETARIO GENERALE

Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Generale del Sindacato che al pari degli altri membri della Segreteria Nazionale può essere eletto tra persone non esercitanti la professione di Perito.
Per l'elezione del Segretario Generale è necessaria una maggioranza dei due terzi nei primi due scrutini, negli eventuali successivi scrutini è necessaria la maggioranza assoluta (metà più uno) del Congresso Nazionale
Il Segretario Generale del Sindacato provvede all'attività del Sindacato nell'ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

 

Art. 19 - DEMOCRAZIA INTERNA

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti. Tutte le elezioni sindacali devono essere effettuate mediante voto diretto e segreto.

 

Art.20 - RAPPRESENTANZA

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le spese di rappresentanza per l'attività sindacale sono a carico del Sindacato.

 

Art. 21 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche dei precedenti articoli hanno durata di quattro anni e i membri sono rieleggibili.

 

ORGANIZZAZZIONI PERIFERICHE

Art. 22 - SEZIONI REGIONALI

Il territorio nazionale viene articolato in Sezioni Regionali. In ogni Regione è presente un Segretario, eletto con voto diretto e segreto da tutti gli iscritti della Regione, che provvedono inoltre all'elezione dei componenti della Segreteria Regionale e del rappresentante del Consiglio Nazionale. Ogni Segreteria Regionale  deve avere una Segreteria Amministrativa ed un Collegio dei Probiviri. I Segretari Regionali  hanno il compito di diffondere e far rispettare le delibere della Segreteria Nazionale, e di studiare i problemi locali della categoria. Agiranno in sintonia con la Segreteria Generale non assumendo iniziative che contrastino con le norme statuarie.
Le Segreterie Regionali provvedono a raccogliere le nuove iscrizioni e ad incassare la quota annuale che verrà versata nella Cassa della Segreteria Nazionale.
Il Segretario Regionale coordina le attività della propria regione, in armonia con le direttive della Segreteria Nazionale e si mantiene in stretto contatto con gli organi direttivi del Sindacato, al quale demanderà ogni decisione di carattere generale.

 

Art. 23 - SEGRETARIO REGIONALE

E' responsabile della Segreteria Regionale. Il Segretario Regionale può, nei casi previsti dal presente Statuto (v. art. venti), rappresentare il Segretario Generale.

 

Art. 24 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il fondo patrimoniale del  S.A.P.R.E  è formato dalla quota annuale di partecipazione degli aderenti nonché da eventuali contributi di persone o Enti e viene amministrato dal Consiglio Nazionale nell'interesse del Sindacato stesso e con il rigoroso rispetto degli scopi statuari.
La quota di partecipazione per l'anno successivo viene fissata all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio Nazionale è dovrà essere versata entro il mese di Marzo di ogni anno. In caso di scioglimento del  S.A.P.R.E tutti i suoi beni attivi e passivi saranno divisi in parti uguali fra i soci che risultino regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote.

 

Art. 25 - CONTROVERSIE

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e per ogni controversia è competente per quanto lecito il Foro di Roma.

 

Art. 26 – NORME TRANSITORIE

Il Consiglio Nazionale può nominare una Alta Personalità del mondo delle Istituzioni, PRESIDENTE ONORARIO del S.A.P.R.E.