COMUNICATO

 

Mi rivolgo ai simpatizzanti e ai visitatori del nostro sito per invitarli a leggere e digerire il testo della PETIZIONE POPOLARE che il SAPRE intende presentare agli Organi Costituzionali a sostegno dell’istituzione dell’ ALBO NAZIONALE PERITI LIQUIDATORI RAMI ELEMENTARI, che ritengo indispensabile promuovere per difendere gli interessi sia degli assicurati sia dei Periti qualificati che si sentono orgogliosi di esercitare la professione con competenza vera ed in autonomia.

Ritengo esauriente il testo della Petizione. Purtuttavia, sarei estremamente grato a chi legge se volesse partecipare alla sua stesura definitiva inviandomi suggerimenti, critiche e quant’altro, in modo da realizzare un lavoro collegiale supportato dalle esperienze e culture individuali e avere così maggiori chance di successo presso gli Organi decisionali.

Ringrazio tutti della simpatia e, anticipatamente, della collaborazione che vorrete fornire.

 

 

 

 

PETIZIONE POPOLARE

A SOSTEGNO DELL’ISTITUZIONE

DELL’ALBO NAZIONALE

DEI PERITI LIQUIDATORI RAMI ELEMENTARI



·        al Presidente del Consiglio dei Ministri

·        al Presidente del Senato della Repubblica

·        al Presidente della Camera dei Deputati

·        al Ministro dell’Industria

·        al Ministro di Grazia e Giustizia

 

Premesso

 

·        che nella « polizza italiana » gli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 si riferi­scono alla liquidazione del danno ed in particolare gli artt. 28 e 29 prevedono la nomina dei periti ed il mandato da conferirsi agli stessi.

·        che verificatosi il sinistro e portato lo stesso a conoscenza dell'assicu­ratore,« ... si procederà alla liquidazione del danno mediante accordo tra le  parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda,  mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato  con apposito atto. Per il caso in cui i periti non potessero mettersi  d'accordo ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti... ».

·        che dal testo della clausola e dallo specifico contenuto del mandato discende con immediata evidenza che la pe­rizia è un mezzo per l'attuazione del contratto.

·        che, mancando l'accordo diretto fra assicurato e assicuratore, è solo at­traverso l'opera dei periti che acquista certezza l'ultimo elemento inde­terminato del contratto e si rende possibile l'adempimento da parte del­l'assicuratore e la realizzazione del credito da parte dell'assicurato.

Osservato

·        che il sistema assicurativo italiano è caratterizzato da vari personaggi più o meno qualificati a svolgere il mandato ricevuto;

·        che nella clausola contrattuale di polizza  si dice:“ Si procederà alla liquidazione del danno …..mediante Periti

·        che i Periti  debbono pur essere qualifi­cati;

·        che Perito non è  quisdam de populo , ma  è un « esperto »,  che ha una particolare conoscenza in una deter­minata materia.

·        che in realtà, dunque, il contratto impone un indirizzo nella scelta, vuole cioè che il mandatario sia ricercato tra coloro che conoscono la « materia » (intesa anche nel senso fisico della parola) sulla quale sono chiamati ad esercitare la loro opera valutativa.

·        che ignorare questa specifica necessità e questo esplicito richiamo della norma contrattuale realizze­rebbe una violazione, se non altro, del generale principio che il con­tratto deve essere eseguito « secondo buona fede » (art. 1375 cod. civ.);

·        che la nomina del terzo è già ATTO DI PERIZIA ed a essa non provvedono le Parti ma i loro rappresentanti nella Perizia, cioè i Periti designati:

·        che di contro le Compagnie Assicuratrici non si attengono alla legge ma inviano comunicazione ai loro periti di non procedere alla nomina del terzo se non persona di loro gradimento;

 

 Considerato che

·        nella specie significa designare a proprio rappresentante persona (perito) che sia ritenuta idonea ad adempiere al mandato, cioè a rispon­dere ai quesiti svolgendo quelle attività tecniche che sono implicite nella perizia contrattuale (valutazioni, stime, letture e interpretazione di do­cumenti contabili, etc.).” ;

·        che allo stato attuale le soluzioni  adottate dalle imprese assicurative e mirate ad attivare procedure extragiudiziali, che dovrebbero essere viste con favore, almeno dal punto di vista del perseguimento di una maggiore efficienza allocativa, di fatto costituiscono un grosso svantaggio per gli assicurati costretti a sopportare tempi lunghissimo e ritardi del tutto ingiustificati 

·        che di fatto i Periti Liquidatori sono iscritti ad elenchi che fanno capo solo ad Imprese Assicuratrici e quindi all’ANIA che pubblica un elenco dei Periti, e  manca analogo elenco a favore dell’ altra parte in  causa (assicurato );

·        che gli assicurati sono costretti ad avvalersi di esperti Periti che operano generalmente anche per Compagnie di Assicurazioni e quindi soggetti a pressioni varie da parte delle stesse Compagnie;

·        che in caso di disaccordo dei Periti sulla nomina del terzo arbitro la stessa viene demandata, a cura della parte più diligente,al Presidente del Tribunale competente;

Osservato che attualmente
·              Le Camere di Commercio sono "enti autonomi di diritto pubblico" cioè istituzioni a pieno titolo, segmenti dello Stato con competenze promozionali, amministrative e di supporto della comunita' degli affari. La loro missione è lo sviluppo dell'interesse generale del sistema delle imprese e dell'economia locale, attraverso una sintesi che concilia le esigenze dei principali settori, rappresentati nelle Camere dalle associazioni di categoria.

·              I più importanti campi di intervento delle Camere sono quelli dell'internazionalizzazione, della formazione, dell'innovazione tecnologica, della certificazione di qualità, dell'arbitrato e dello sviluppo di servizi avanzati alle imprese, specialmente piccole e medie.

·              Per raggiungere questi obiettivi le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti, associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali, come hanno già fatto numerose Camere per gestire o erogare servizi specifici con modalità particolarmente snelle.

·              Il Sistema camerale italiano mette a disposizione del mondo delle imprese una rete di 102 Camere di Commercio articolate su base provinciale, 19 Unioni Regionali e 18 Centri Estero, una UNIONCAMERE nazionale e numerose agenzie specializzate nazionali.

Notato che

·              l’arbitrato è già un  problema estremamente delicato in materia di compatibilità costituzionale e riguarda la possibilità della obbligatorietà per le parti e questo problema che si è già posto in alcuni tipi di controversie (ad es. ove si tratti solo di quantificare danni alle cose o alle persone) parrebbe giustificato escludere il ricorso all'intero sistema della tutela giurisdizionale.

·              la Corte Costituzionale ha in più occasioni affermato l'incostituzionalità dell'arbitrato obbligatorio (v ad es. la recente sentenza n.488 del 1991).

Rilevato che

·              L'avversione verso forme di arbitrato obbligatorio appare perfettamente giustificata quando si tratti di procedimenti arbitrali che non offrano sufficienti garanzie di imparzialità e neutralità dell'organo arbitrale, nè di possibilità di un effettivo contraddittorio delle parti. In sostanza, qualora si tratti di arbitrati che non offrano neppure le garanzie "procedimentali" minime, appare chiaro che renderli obbligatori si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei diritti fondamentali delle parti. (ad esempio: I periti liquidatori esprimo pareri personali quasi mai suffragati da elementi avente carattere di certezza, e mentre in una CTU una decisione così adottata viene respinta dal Giudice, nelle Perizia contrattuale viene sempre presa a solo vantaggio di una delle parti, in genere quella più forte);

·              Il dubbio appare sensato se non si ragiona in termini di assoluto ed inderogabile monopolio statale della giustizia, ma piuttosto in termini di salvaguardia delle garanzie processuali delle parti in tutte le procedure nelle quali si prendono decisioni sui loro diritti.

·              Un arbitrato nel quale venissero assicurate l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo ed un'attuazione piena del contraddittorio non sarebbe, invero, incostituzionale ictu oculi. 

·              Per altro verso occorre considerare che può essere difficile per gli assicurati  la scelta di arbitri adeguati, e specificamente esporrebbe la parte economicamente e socialmente più debole ad abusi o sopraffazioni poste in essere dalla parte più forte in quanto tutti i Periti sono aggetto di pressioni da parte delle Compagnie Assicuratrici.

·              Se di contro fosse possibile far ricorso a liste o albi di arbitri dotati di imparzialità e preparazione professionale, e si prevede che questi applichino regole procedurali chiare e predeterminate, vengono sostanzialmente eliminati o ridotti i rischi connessi all'imprevedibilità del procedimento arbitrale e dei suoi esiti e alle possibilità di distorsioni ed abusi. 

·              L'accettabilità di forme di arbitrato obbligatorio può dipendere dalla natura e dall'ampiezza dei rimedi giurisdizionali accordati alle parti in sede di impugnazione della perizia contrattuale. é intuitivo che la combinazione di un controllo di questo genere con forme di arbitrato "garantite" ed "amministrate" potrebbe giungere alla configurazione di un sistema di soluzione delle controversie almeno paragonabile, sotto il profilo delle garanzie, con il sistema giurisdizionale (ad esempio, non viene mai stabilito il termine dell’arbitraggio).

·              D'altronde il problema che qui si discute non è se abbia senso introdurre forme qualsiasi di arbitrato obbligatorio, magari prive delle più elementari garanzie processuali, ma se sia possibile immaginare e disciplinare forme ammissibili e adeguate di arbitrato, con caratteristiche tali da essere almeno compatibili con le garanzie costituzionali del processo.

·              Così posto il problema nei suoi termini propri, una risposta assolutamente negativa data a priori apparirebbe scarsamente giustificata.

·              Piuttosto, parrebbe sensato immaginare forme regolamentate ed istituzionalizzate di arbitrato che siano disciplinate in modo tale da offrire ai possibili fruitori garanzie adeguate, e quindi tali da poter essere rese obbligatorie su una base di razionale attuazione dei diritti fondamentali. 

 

  Tutto ciò considerato, premesso e rilevato

1.      E’ confermato fra le parti il ricorso all’arbitrato

2.      E’ istituito l’Albo Nazionale dei Periti Liquidatori Rami Elementari

3.      Le Camere di Commercio sono delegate alla tenuta dell’Elenco dei Periti

4.      Tutti gli obblighi previsti nella polizze per la nomina del terzo arbitro sono demandati alla Camera di Commercio, come anche la definizione dei tempi necessari per l’espletamento del mandato e gli importi delle relative parcelle.

 

I SOTTOSCRITTI CITTADINI

ritengono necessario e possibile dare maggiore rilevanza ai singoli nei confronti  dei gruppi finanziari i cui interessi, allo stato attuale, sono manifestamente emergenti, e quindi sottoscrivono la proposta:

1.     Istituzione dell’Albo Nazionale Periti Liquidatori Rami Elementari

2.     Istituzione presso le Camere di Commercio Provinciali della Camera Arbitrale per la liquidazione dei danni interessanti direttamente gli assicurati – Diritti e doveri.