COMUNICATO
Mi rivolgo ai simpatizzanti e ai visitatori del nostro
sito per invitarli a leggere e digerire il testo della PETIZIONE POPOLARE che
il SAPRE intende presentare agli Organi Costituzionali a sostegno
dell’istituzione dell’ ALBO NAZIONALE PERITI LIQUIDATORI RAMI ELEMENTARI, che
ritengo indispensabile promuovere per difendere gli interessi sia degli
assicurati sia dei Periti qualificati che si sentono orgogliosi di esercitare
la professione con competenza vera ed in autonomia.
Ritengo esauriente il testo della Petizione.
Purtuttavia, sarei estremamente grato a chi legge se volesse partecipare alla
sua stesura definitiva inviandomi suggerimenti, critiche e quant’altro, in modo
da realizzare un lavoro collegiale supportato dalle esperienze e culture individuali
e avere così maggiori chance di successo presso gli Organi decisionali.
Ringrazio tutti della simpatia e, anticipatamente, della
collaborazione che vorrete fornire.
·
al
Presidente del Consiglio dei Ministri
·
al
Presidente del Senato della Repubblica
·
al
Presidente della Camera dei Deputati
·
al
Ministro dell’Industria
·
al
Ministro di Grazia e Giustizia
Premesso
·
che nella « polizza italiana » gli
artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 si riferiscono alla liquidazione del danno ed in
particolare gli artt. 28 e 29 prevedono la nomina dei periti ed il mandato da
conferirsi agli stessi.
·
che verificatosi il sinistro e
portato lo stesso a conoscenza dell'assicuratore,« ... si procederà alla
liquidazione del danno mediante accordo tra le
parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo
richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e
dall'Assicurato con apposito atto.
Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a
maggioranza di voti... ».
·
che dal testo della clausola e
dallo specifico contenuto del mandato discende con immediata evidenza che la perizia è un mezzo per l'attuazione del
contratto.
·
che, mancando l'accordo diretto
fra assicurato e assicuratore, è solo attraverso l'opera dei periti che
acquista certezza l'ultimo elemento indeterminato del contratto e si rende
possibile l'adempimento da parte dell'assicuratore e la realizzazione del
credito da parte dell'assicurato.
Osservato
·
che il sistema assicurativo
italiano è caratterizzato da vari personaggi più o meno qualificati a svolgere
il mandato ricevuto;
·
che nella clausola contrattuale di
polizza si dice:“ Si procederà alla
liquidazione del danno …..mediante Periti”
·
che i Periti debbono pur essere qualificati;
·
che Perito non è quisdam
de populo , ma è un « esperto
», che ha una particolare conoscenza in
una determinata materia.
·
che in realtà, dunque, il
contratto impone un indirizzo nella scelta, vuole cioè che il mandatario sia
ricercato tra coloro che conoscono la « materia » (intesa anche nel senso
fisico della parola) sulla quale sono chiamati ad esercitare la loro opera
valutativa.
·
che ignorare questa specifica
necessità e questo esplicito richiamo della norma contrattuale realizzerebbe
una violazione, se non altro, del generale principio che il contratto deve
essere eseguito « secondo buona fede » (art. 1375 cod. civ.);
·
che la nomina del terzo è già ATTO
DI PERIZIA ed a essa non provvedono le Parti ma i loro rappresentanti nella
Perizia, cioè i Periti designati:
·
che di contro le Compagnie
Assicuratrici non si attengono alla legge ma inviano comunicazione ai loro
periti di non procedere alla nomina del terzo se non persona di loro gradimento;
Considerato che
·
nella specie significa designare a proprio
rappresentante persona (perito) che sia ritenuta idonea ad adempiere al
mandato, cioè a rispondere ai quesiti svolgendo quelle attività tecniche che
sono implicite nella perizia contrattuale (valutazioni, stime, letture e
interpretazione di documenti contabili, etc.).” ;
·
che allo stato attuale le soluzioni adottate dalle imprese assicurative e mirate
ad attivare procedure extragiudiziali, che dovrebbero essere viste con favore,
almeno dal punto di vista del perseguimento di una maggiore efficienza
allocativa, di fatto costituiscono un grosso svantaggio per gli assicurati
costretti a sopportare tempi lunghissimo e ritardi del tutto
ingiustificati
·
che di fatto i Periti Liquidatori sono iscritti ad
elenchi che fanno capo solo ad Imprese Assicuratrici e quindi all’ANIA che
pubblica un elenco dei Periti, e manca
analogo elenco a favore dell’ altra parte in
causa (assicurato );
·
che gli assicurati sono costretti ad avvalersi di
esperti Periti che operano generalmente anche per Compagnie di Assicurazioni e
quindi soggetti a pressioni varie da parte delle stesse Compagnie;
·
che in caso di disaccordo dei Periti sulla nomina
del terzo arbitro la stessa viene demandata, a cura della parte più
diligente,al Presidente del Tribunale competente;
·
I più importanti campi di
intervento delle Camere sono quelli dell'internazionalizzazione, della
formazione, dell'innovazione tecnologica, della certificazione di qualità,
dell'arbitrato e dello sviluppo di servizi avanzati alle imprese, specialmente
piccole e medie.
·
Per raggiungere questi obiettivi
le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e
infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti,
associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali, come hanno già
fatto numerose Camere per gestire o erogare servizi specifici con modalità
particolarmente snelle.
·
Il Sistema camerale italiano mette
a disposizione del mondo delle imprese una rete di 102 Camere di Commercio articolate su
base provinciale, 19 Unioni Regionali e 18 Centri Estero, una UNIONCAMERE
nazionale e numerose agenzie specializzate nazionali.
Notato
che
·
l’arbitrato è già un problema estremamente delicato in materia di
compatibilità costituzionale e riguarda la possibilità della obbligatorietà per
le parti e questo problema che si è già posto in alcuni tipi di controversie
(ad es. ove si tratti solo di quantificare danni alle cose o alle persone)
parrebbe giustificato escludere il ricorso all'intero sistema della tutela
giurisdizionale.
·
la Corte Costituzionale ha in più
occasioni affermato l'incostituzionalità dell'arbitrato obbligatorio (v ad es.
la recente sentenza n.488 del 1991).
Rilevato
che
·
L'avversione verso forme di
arbitrato obbligatorio appare perfettamente giustificata quando si tratti di
procedimenti arbitrali che non offrano sufficienti garanzie di imparzialità e
neutralità dell'organo arbitrale, nè di possibilità di un effettivo
contraddittorio delle parti. In sostanza, qualora si tratti di arbitrati che
non offrano neppure le garanzie "procedimentali" minime, appare
chiaro che renderli obbligatori si tradurrebbe in una sostanziale violazione
dei diritti fondamentali delle parti. (ad esempio: I periti liquidatori esprimo
pareri personali quasi mai suffragati da elementi avente carattere di certezza,
e mentre in una CTU una decisione così adottata viene respinta dal Giudice,
nelle Perizia contrattuale viene sempre presa a solo vantaggio di una delle
parti, in genere quella più forte);
·
Il dubbio appare sensato se non si
ragiona in termini di assoluto ed inderogabile monopolio statale della
giustizia, ma piuttosto in termini di salvaguardia delle garanzie processuali
delle parti in tutte le procedure nelle quali si prendono decisioni sui loro
diritti.
·
Un arbitrato nel quale venissero
assicurate l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo ed un'attuazione piena
del contraddittorio non sarebbe, invero, incostituzionale ictu oculi.
·
Per altro verso occorre
considerare che può essere difficile per gli assicurati la scelta di arbitri adeguati, e
specificamente esporrebbe la parte economicamente e socialmente più debole ad
abusi o sopraffazioni poste in essere dalla parte più forte in quanto tutti i
Periti sono aggetto di pressioni da parte delle Compagnie Assicuratrici.
·
Se di contro fosse possibile far
ricorso a liste o albi di arbitri dotati di imparzialità e preparazione
professionale, e si prevede che questi applichino regole procedurali chiare e
predeterminate, vengono sostanzialmente eliminati o ridotti i rischi connessi
all'imprevedibilità del procedimento arbitrale e dei suoi esiti e alle
possibilità di distorsioni ed abusi.
·
L'accettabilità di forme di
arbitrato obbligatorio può dipendere dalla natura e dall'ampiezza dei rimedi
giurisdizionali accordati alle parti in sede di impugnazione della perizia
contrattuale. é intuitivo che la combinazione di un controllo di questo genere
con forme di arbitrato "garantite" ed "amministrate"
potrebbe giungere alla configurazione di un sistema di soluzione delle
controversie almeno paragonabile, sotto il profilo delle garanzie, con il
sistema giurisdizionale (ad esempio, non viene mai stabilito il termine
dell’arbitraggio).
·
D'altronde il problema che qui si
discute non è se abbia senso introdurre forme qualsiasi di arbitrato
obbligatorio, magari prive delle più elementari garanzie processuali, ma se sia
possibile immaginare e disciplinare forme ammissibili e adeguate di arbitrato,
con caratteristiche tali da essere almeno compatibili con le garanzie
costituzionali del processo.
·
Così posto il problema nei suoi
termini propri, una risposta assolutamente negativa data a priori apparirebbe
scarsamente giustificata.
·
Piuttosto, parrebbe sensato
immaginare forme regolamentate ed istituzionalizzate di arbitrato che siano
disciplinate in modo tale da offrire ai possibili fruitori garanzie adeguate, e
quindi tali da poter essere rese obbligatorie su una base di razionale
attuazione dei diritti fondamentali.
Tutto ciò
considerato, premesso e rilevato
1. E’ confermato fra le parti il ricorso all’arbitrato
2. E’ istituito l’Albo Nazionale dei Periti Liquidatori
Rami Elementari
3. Le Camere di Commercio sono delegate alla tenuta
dell’Elenco dei Periti
4. Tutti gli obblighi previsti nella polizze per la
nomina del terzo arbitro sono demandati alla Camera di Commercio, come anche la
definizione dei tempi necessari per l’espletamento del mandato e gli importi
delle relative parcelle.
I SOTTOSCRITTI CITTADINI
ritengono necessario
e possibile dare maggiore rilevanza ai singoli nei confronti dei gruppi finanziari i cui interessi, allo
stato attuale, sono manifestamente emergenti, e quindi sottoscrivono la
proposta:
1. Istituzione
dell’Albo Nazionale Periti Liquidatori Rami Elementari
2. Istituzione
presso le Camere di Commercio Provinciali della Camera Arbitrale per la
liquidazione dei danni interessanti direttamente gli assicurati – Diritti e
doveri.