ALL’ ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Via Vittoria Colonna 39

00100  ROMA

 

ATTO DI DIFFIDA

 

Oggetto:
Esposto – denuncia contro ANIA e Compagnie Assicuratrici operanti nel territorio nazionale.

Il sottoscritto dott. Ing. Pietro Gori  nato a Guarcino  (FR) il 13-3-33- residente in 00161-  Roma Via Lucca n 33  nella sua qualità di Coordinatore  del Sindacato Autonomo Periti Rami Elementari  inoltra il seguente atto di diffida.

ESPONE

Si sono rivolti al nostro costituendo Sindacato alcuni Periti Liberi Professionisti,  denunciando il seguente fatto:

“ Molte  Compagnie di Assicurazione, per le perizie e liquidazioni,  hanno  deciso di affidare tutto il lavoro a grandi studi peritali che, come altri della stessa importanza commerciale, hanno intrapreso una politica di acquisizione del lavoro che defini­rei monopolistica e non professionale, ma capitalistica in quanto sotto forma societaria. “

Questo costituendo Sindacato  richiama  al rispetto delle condizioni di polizza le Compagnie e  censura quei colleghi  che hanno rinunciato ad  essere dei professionisti.

 

Ai colleghi che intendono monopolizzare il mercato trasformando gli studi in società, alle compagnie di assicurazione sfugge un primo elemento ostativo; in Italia, e fino a quando non sarà modificata la legge, non è assolutamente possibile esercitare l’attività libero-professionale attraverso forme di società commerciali o di società cooperative; la attività professionale sotto forma di una SpA, una società di persone, una società cooperativa costituiscono un esercizio impersonale.

 

Dottrina e giurisprudenza prevalenti sono giunte a riconoscere che l’unica forma societaria ammessa per l’ esercizio della libera professione, oltre alla società atipica di cui alla legge 1815/39, sia la società semplice. Questa tesi in ogni caso è avversa da più giuristi e dalla Corte di Cassazione (1936/74).

A nostro parere, inoltre, è impossibile l’ applicazione a qualsiasi società se si fa riferimento alle norme relative al decoro della professione previste dall'art. 2233 del codice civile. Il decoro non può che essere riferito al singolo professionista che ha svolto l'incarico, e non sicuramente ad una società, ai cui utili possono partecipare anche soggetti che non hanno preso parte alla specifica attività.

 

Inoltre sul professionista gravano le norme della responsabilità illimitata  nei confronti dei clienti; tale responsabilità viene disattesa qualora la responsabilità rica­desse su una società di capitali, con un capitale limitato. Inoltre la limitazione della responsabilità prevista dall'art. 2236 risulterebbe di fatto inapplicabile, perché le situazioni psicologiche ivi previste (colpa grave o dolo) non possono che essere riferite ad una persona fisica. Per non parlare, poi, del fatto che  la responsabilità civile ricadrebbe sulla società, e quindi graverebbe pro quota anche sui singoli soci.

 

E vediamo cosa dice il Codice Civile. L'art. 2232 prevede il principio della fìduciarietà e della personalità dell'incarico, da cui deriva l'interesse del cliente al fatto che la prestazione sia eseguita da quel determinato professionista  scelto per l’ intuitus personae, sia pure, nei casi previsti, con l'ausilio di sostituti o di collaboratori. Tale principio è snaturato con  l'incarico affidato ad una società, ancorché composta solo da iscritti ad albi professionali. L'affidamento dell'incarico alla società sarebbe in contrasto anche con il principio cardine dell'esercizio dell'at­tività libero professionale, dell'autonomia e della discrezionalità nell'accettazione e nell'effettuazione della prestazione.

 

La legge 1815/39 tende ad evitare che l'esercizio delle professioni protette venga esercitato in forma anonima, da persone non iscritte agli albi professionali. Con l'esercizio in forma societaria tale divieto potrebbe essere aggirato, togliendo ai terzi la garanzia che deriva dall'affidamento delle funzioni professionali a soggetti a ciò qualificati, in quanto in possesso dei requisiti scolastici, civili e penali, e abilitati in base ad apposite prove.

 

E  la stessa parcella è legata all’art. 2231 che collega il diritto del compenso per l'opera intellettuale prestata  all’iscrizione ad un albo, iscrizione che le norme in vigore prevedono solo per le persone fisiche.

 

I professionisti debbono rispettare tali norme.

 

Inoltre nella liquidazione della parcella si verifica che la ripartizione dei compensi (proventi al netto delle spese) ad una società non risponde alla logica di retribuzione della prestazione, ma alla logica della ripartizione in base alle quote di capitale (possono risultare premiati i soci che apportano ingenti capitali, in una logica capitalistica, non professionale).

 

E non va dimenticata la differenza fra società e professionisti:  le società commerciali sono a tutti gli effetti imprendi­tori commerciali; esse non possono avere per oggetto l'esercizio dell'at­tività professionale di cui all'art. 2238 del codice civile. L'attività professionale ha natura diversa dall'attività di impresa commerciale. L'attività in forma di società commerciale contrasta con l'esercizio della professione, per il suo carattere patrimoniale, soprattutto per le società di capitali, rispetto a quello professionale.

 

Ma il netto contrasto che si viene a creare riguarda un argomento delicatissimo e protetto in modo netto da un Garante.

 

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale è assoggettato ad un dovere di riservatezza, riconosciuto anche dalla legge (segreto professionale). Tale dovere è insito nelle norme deontologiche di tutte le professioni.

 

La forma societaria nello svolgimento dell'attività professionale non è idonea a consentire la tutela del segreto professionale. Vi sono, ad esempio, alcuni obblighi degli amministratori di fornire ai soci le informa­zioni sulle attività in corso (artt. 2257 e 2258 del codice civile) che rendono inconciliabile l'esercizio societario di un'attività professionale protetta.

 

Ma quindi, perché il professionista si avvale di una società ?  La normativa fiscale considera reddito di impresa quello derivante dalla gestione di società di qualunque tipo, mentre è reddito di lavoro autonomo quello derivante dall'esercizio personale o associato delle libere profes­sioni.

 

Quindi, vien fatto di pensare che ciò avvenga  per “ EVADERE ” dal fisco o per aggirarlo. 

 

Ma andiamo ancora avanti.

 

Nella forma monopolistica la parcella non è più libera, ma viene concordata fra le parti; il professionista assume quindi la netta figura di un dipendente da impresa. L’art. 2094 dice:  « La subordinazione consiste nell'assoggettamento del prestatore di « opera alle direttive dell'impresa, assoggettamento che, da una parte è ben diverso dalla generica sorveglianza spettante al committente e, dall'altra, non sempre si rivela come assoluta e incondizionata adesione  alla volontà del datore di lavoro, ma assume, nella complessa varietà dei rapporti, aspetti diversi, in relazione all'indole e alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni del prestatore d'opera ». (Cassazione, 14 gennaio 1954, n. 44).

 

L’ impossibilità di emettere parcelle secondo le tariffe professionali, concordando, in forma specifica,  tutti gli importi,  è pur sempre una subordinazione gerarchica, che toglie al  professionista  il rispetto delle tariffe fissate dagli Ordini o dai Collegi.

 

La Compagnia Assicuratrice in pratica nomina un “proprio dipendente” con ciò calpestando la norma contrattuale

 

Il vincolo che scaturisce fra professionista monopolistico e Assicurazione, la preoccupazione della propria posizione in atto con la Compagnia,  toglie di fatto  al perito quella libertà di pensiero e di azione che sono attributi essenziali della sua opera.

 

Nel regime monopolistico si è venuto a creare di fatto un lavoro dipendente: poiché una società non può agire che attraverso i suoi organi e le persone che la rappresentano, l'impresa che designa ora  come perito un proprio dipendente non adempie alla norma contrattuale perché è come se nominasse se stessa a svolgere la funzione del Perito e  la designazione da parte dell'impresa di un proprio dipendente all'espletamento del mandato non costituisce nomina di Perito.

 

Si dice che grossi studi professionali inglesi hanno monopolizzato il mercato; ma si  ignora che  il nostro sistema giuridico trae origine dal Codice Napoleonico e quindi di conseguenza dal Diritto Romano, mentre il sistema Inglese trae tutti i suoi frutti sia in campo civilistico che pubblicistico da un esperienza empirica, quindi dalla quotidianità del Diritto e dalla sua applicazione.

 

Il nostro sistema lascia poco spazio alle innovazioni del potere Giurisdizionale, che non deve far altro che applicare quanto chiaramente prescritto dal legislatore.

 

Le Compagnie di Assicurazione non fanno eccezione ed anche esse devono attenersi a quanto prescritto dalla legge.

Le associazioni varie dei Periti Liberi Professionisti possono essere visionate nei vari siti che vengono allegati in copia e che costituiscono parte integrante del presente; in tali documenti  sono riportati fatti nei quali al Professionista si viene a  sostituire una Società, e sembrano configurarsi  situazioni  perseguibili d’ufficio per ogni eventuale mancato rispetto di tutte le normative di legge.

CHIEDE

che siano accertate tutte le eventuali responsabilità, commissive ed omissive, connesse ai fatti denunciati negli allegati documenti;

di essere informati sull’esito delle verifiche che saranno intraprese.

 

DIFFIDA

A pronunciarsi sulle suddette richieste entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del presente atto, con avvertenza che in difetto si provvederà alla tutela dei propri diritti ed interessi, e di quelli rappresentati, anche in sede giurisdizionale.

La presente diffida è inoltrata anche agli effetti dell’articolo 328 del Codice penale così come modificato dall’art. 16 della Legge 26.4.1990 n. 86 che punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a due milioni il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta non compie l’atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del suo ritardo.

Si allega: elenco di società che ricevono incarichi dalle compagnie di Assicurazione.