Qui di seguito riportiamo un interessante DDL 841 13 Legislatura

d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, PALUMBO e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi


Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse;
b) al comma 4, le parole da: "e il tribunale" alla fine sono soppresse.

 

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 166 del 1992 le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse.

 

Art. 3.

1. All'articolo 5 della citata legge n. 166 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d) , le parole "di indirizzo tecnico o di laurea" sono sostituite dalle seguenti: "o di laurea, entrambi ad indirizzo tecnico ingegneristico";
b) al comma 1, lettera e) , le parole "in area meccanica" e le parole da "da almeno tre anni" alla fine sono soppresse;
c) al comma 2, le parole da "gią concesse" alla fine sono soppresse.

 

Art. 4.

1. All'articolo 7 della citata legge n. 166 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera e) , sono aggiunte in fine le seguenti parole: "designati dai ri spettivi consigli nazionali degli ingegneri e dei periti industriali".

 

Art. 5.

1. All'articolo 8 della citata legge n. 166 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "dal furto e dall'incendio" sono soppresse;
b) al comma 2, lettera c) , la parola "tre" é sostituita dalla seguente: "quattro", e la parola "uno" é sostituita dalla seguente: "due".

 

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 166 del 1992, le parole "dall'anno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno dell'iscrizione".

 

Art. 7.

1. All'articolo 14 della citata legge n. 166 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse;
2) dopo le parole "organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: "e professionali";
3) sono aggiunte, in fine, le parole "tenuto conto anche di quanto previsto dalla legge vigente in materia di tariffe professionali;

b) al comma 2, le parole "dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi";
c) il comma 3 é abrogato.

 

Art. 8.

1. Al comma 1, dell'articolo 15 della citata legge n. 16 del 1992, le parole: "a decorrere dall'anno 1991" sono soppresse.

 

Art. 9.

1. All'articolo 16 della citata legge n. 166 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) dopo la parola "continuitą" sono inserite le seguenti: "in forma autonoma e prevalente";
2) dopo la parola "assicurativo" sono inserite le seguenti: "a favore di compagnie ed enti assicurativi";
3) le marole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse;

b) al comma 2:
1) dopo la parola "continuitą" sono inserite le seguenti: "in forma autonoma e prevalente";
2) dopo la parola "assicurativo" sono inserite le seguenti: "a favore di compagnie ed enti assicurativi";
3) le marole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse;

c) al comma 5, la parola "associazioni" é sostituita dalla seguente: "organizzazioni".

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