Perché
un sindacato.
di Pietro GORI.
Petizione popolare, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, per l'istituzione dell'Albo nazionale periti liquidatori rami elementari - Nuovo - Clicca quì
Lettera
aperta ai presidenti delle associazioni peritali - Clicca quì
Lettera
all'Isvap - Clicca quì
Durante i
miei ormai 45 anni di attività nel campo assicurativo, negli
anni 70-80 vedevo, con molto piacere, sempre più giovani
indirizzarsi verso questo lavoro ; oggi vedo che le Compagnie di
Assicurazione non si avvalgono più dell' opera dei Periti Liberi
Professionisti, bensì di società varie i cui vertici sono
occupati quasi sempre da persone che in precedenza lavoravano per
le Compagnie ed oggi, in pratica, sfruttano il lavoro dei vari
“galoppini forzati per necessità” a loro volta incaricati
dalle società degli ex dirigenti delle Compagnie. A mio parere: LAVORO
NERO.
Questa
situazione deve essere portata innanzi alle Autorità competenti
in quanto l’incarico peritale va dato alla persona.
L’AIPAI,
una delle associazioni peritali, nel 1982 fornì,
nei volumi n. 3 e 4 del trattato “DIRITTO E PRATICA
NELL’ASSICURAZIONE” edito
da Giuffrè, uno studio completo dell’Avv. Gastone Morelli,
“… SULLA PERIZIA CONTRATTUALE NELLE ASSICURAZIONI PRIVATE”.
Sulla
clausola contrattuale
si dice:“ Si procederà alla liquidazione del danno
…..mediante i Periti”, e così definisce il Perito:
“…..
i mandatari, cioè, debbono pur essere qualificati; debbono
essere « PERITI » e perito non è « quisdam de populo », ma
chi è un « esperto » ; chi ha una particolare conoscenza in una
determinata materia. In realtà, dunque, il contratto impone un
indirizzo nella scelta, vuole che il mandatario sia ricercato tra
coloro che conoscono la « materia » (intesa anche nel senso
fisico della parola) sulla quale sono chiamati ad esercitare la
loro opera valutativa. Ignorare questa specifica necessità e
questo esplicito richiamo della norma contrattuale realizzerebbe
una violazione, se non altro, del generale principio che il contratto
deve essere eseguito « secondo buona fede » (art. 1375 cod.
civ.);
il
che nella specie significa designare a proprio rappresentante
persona (perito) che sia ritenuta idonea ad adempiere al mandato;
cioè a rispondere ai quesiti svolgendo quelle attività
tecniche che sono implicite nella perizia contrattuale
(valutazioni, stime, letture e interpretazione di documenti
contabili, etc.).”
Oggi invece si calpestano le leggi e i
regolamenti e si
liquida non più con periti, ma mediante società.
E’
quindi necessario un Sindacato che, al di sopra di tutte le
associazioni di categoria, tutte valide, difenda il Perito
Rami Elementari da questa situazione gravissima e in ogni caso non
regolare; un sindacato, il
solo idoneo a tutelare tutti i Periti Rami Elementari negli
organismi competenti.
E
un esame del Perito viene così descritto dall'Avv. Morelli:
—
Dalla natura stessa dell'incarico, che si è detto operare un po'
come la « forza delle cose » perché è certamente interesse del
mandante essere ben rappresentato, affidare cioè l'incarico a
persona competente e preparata sì da avere in seno alla perizia
— il cui risultato gli sarà comunque opponibile — un valido
difensore dei suoi interessi. Ed è nella evidenza stessa delle
cose che « l'esperto » sarà sempre avvantaggiato nei confronti
di chi non ha una valida preparazione; e nessuno penserà mai di
essere ben tutelato da un medico se si tratta di stimare il danno
ad un immobile o da un architetto se si tratta di valutare le
conseguenze di lesioni personali.
Oggi
non si opera così; le Compagnie di Assicurazione nominano Periti
avvocati che di certo bravissimi nella procedura, non conoscono le
temperature della fiamma, il carico di fuoco, ed inseriscono
riserve facilmente contestabili e che rendono irascibili gli
assicurati con gravi ripercussioni nel mercato assicurativo.
E
quindi cause su cause, ricorsi ed esposti, e per forza di cose
l’Italia sembra un paese litigioso.
Per
non parlare poi del tempo che queste società fanno passare fra il
sinistro e la liquidazione: mesi e mesi, se non anni.
Tutto
deve essere riportato nella normalità, con tempi prestabiliti per
la stima e la liquidazione e, se la società incaricata della
perizia non ha tempo da dedicare all’esecuzione del mandato,
deve essere immediatamente sostituita con un Perito che nel breve
lasso di pochi giorni è in condizione di stimare il danno.
Per
questo motivo si è studiata questa bozza di statuto
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