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Sindacato Autonomo Periti Rami Elementari

 

Perché un sindacato.

di Pietro GORI.

Petizione popolare, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, per l'istituzione dell'Albo nazionale periti liquidatori rami elementari - Nuovo - Clicca quì

Lettera aperta ai presidenti delle associazioni peritali - Clicca quì

Lettera all'Isvap - Clicca quì

 

Durante i miei ormai 45 anni di attività nel campo assicurativo, negli anni 70-80 vedevo, con molto piacere, sempre più giovani indirizzarsi verso questo lavoro ; oggi vedo che le Compagnie di Assicurazione non si avvalgono più dell' opera dei Periti Liberi Professionisti, bensì di società varie i cui vertici sono occupati quasi sempre da persone che in precedenza lavoravano per le Compagnie ed oggi, in pratica, sfruttano il lavoro dei vari “galoppini forzati per necessità” a loro volta incaricati dalle società degli ex dirigenti delle Compagnie. A mio parere: LAVORO NERO.

Questa situazione deve essere portata innanzi alle Autorità competenti in quanto l’incarico peritale va dato alla persona.

L’AIPAI, una delle associazioni peritali, nel 1982 fornì,  nei volumi n. 3 e 4 del trattato “DIRITTO E PRATICA NELL’ASSICURAZIONE”  edito da Giuffrè, uno studio completo dell’Avv. Gastone Morelli, “… SULLA PERIZIA CONTRATTUALE NELLE ASSICURAZIONI PRIVATE”.

Sulla clausola contrattuale  si dice:“ Si procederà alla liquidazione del danno …..mediante i Periti”, e così definisce il Perito:

 

“….. i mandatari, cioè, debbono pur essere qualifi­cati; debbono essere « PERITI » e perito non è « quisdam de populo », ma chi è un « esperto » ; chi ha una particolare conoscenza in una deter­minata materia. In realtà, dunque, il contratto impone un indirizzo nella scelta, vuole che il mandatario sia ricercato tra coloro che conoscono la « materia » (intesa anche nel senso fisico della parola) sulla quale sono chiamati ad esercitare la loro opera valutativa. Ignorare questa specifica necessità e questo esplicito richiamo della norma contrattuale realizze­rebbe una violazione, se non altro, del generale principio che il con­tratto deve essere eseguito « secondo buona fede » (art. 1375 cod. civ.);

il che nella specie significa designare a proprio rappresentante persona (perito) che sia ritenuta idonea ad adempiere al mandato; cioè a rispon­dere ai quesiti svolgendo quelle attività tecniche che sono implicite nella perizia contrattuale (valutazioni, stime, letture e interpretazione di do­cumenti contabili, etc.).”

Oggi invece si calpestano le leggi e i regolamenti e  si liquida non più con periti, ma mediante società.

E’ quindi necessario un Sindacato che, al di sopra di tutte le associazioni di categoria, tutte valide, difenda il Perito Rami Elementari da questa situazione gravissima e in ogni caso non regolare; un sindacato, il solo idoneo a tutelare tutti i Periti Rami Elementari negli organismi competenti.

E un esame del Perito viene così descritto dall'Avv. Morelli:

— Dalla natura stessa dell'incarico, che si è detto operare un po' come la « forza delle cose » perché è certamente interesse del mandante essere ben rappresentato, affidare cioè l'incarico a persona competente e preparata sì da avere in seno alla perizia — il cui risultato gli sarà co­munque opponibile — un valido difensore dei suoi interessi. Ed è nella evidenza stessa delle cose che « l'esperto » sarà sempre avvantaggiato nei confronti di chi non ha una valida preparazione; e nessuno penserà mai di essere ben tutelato da un medico se si tratta di stimare il danno ad un immobile o da un architetto se si tratta di valutare le conseguenze di lesioni personali.

Oggi non si opera così; le Compagnie di Assicurazione nominano Periti avvocati che di certo bravissimi nella procedura, non conoscono le temperature della fiamma, il carico di fuoco, ed inseriscono riserve facilmente contestabili e che rendono irascibili gli assicurati con gravi ripercussioni nel mercato assicurativo.

E quindi cause su cause, ricorsi ed esposti, e per forza di cose l’Italia sembra un paese litigioso.

Per non parlare poi del tempo che queste società fanno passare fra il sinistro e la liquidazione: mesi e mesi, se non anni.

Tutto deve essere riportato nella normalità, con tempi prestabiliti per la stima e la liquidazione e, se la società incaricata della perizia non ha tempo da dedicare all’esecuzione del mandato, deve essere immediatamente sostituita con un Perito che nel breve lasso di pochi giorni è in condizione di stimare il danno.

 

Per questo motivo si è studiata questa bozza di statuto

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